Ultima modifica: 26 Maggio 2020

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Il principio è regolato dall’art. 5 del D.M. 09.08.1999 n. 323 che prevede: Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore. 1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all’altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati – nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore – interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.

La giusta esigenza di differenziare i percorsi, vuoi liceali vuoi tecnici vuoi professionali, in considerazione dei rispettivi profili (come è dichiaratamente espresso all’art. 2 di ciascuno dei DD.PP.RR. istitutivi, i nn. 86/87/88 del 2010), non dovrebbe, però, impedire né ostacolare il possibile passaggio dello studente tra l’uno e l’altro, quando questi avverta inadeguata la scelta a suo tempo effettuata, ovvero quando scopra la maggiore personale disposizione per un diverso percorso formativo, in qualunque momento di esso. Parimenti, dovrebbe essere particolarmente agevolato ogni tentativo di rientro nel sistema di istruzione/formazione, dopo che lo studente, per varie ragioni, lo abbia abbandonato nell’arco della sua vita, limitando e progressivamemente annullando le varie forme di abbandono scolastico. Questa flessibilità, oggi sempre più riconosciuta in ragione dell’analoga flessibilità assunta dal sistema sociale e del lavoro, può manifestarsi, per le istituzioni scolastiche, nei vari modi del:

1. Trasferimento che può aversi

  • Durante il corso dell’anno scolastico;
  • Subito dopo l’iscrizione, prima dell’inizio delle lezioni o comunque nei primi mesi di queste;

2. Passaggio o tra indirizzi diversi nella classe successiva a quella già frequentata (in quanto già ammesso alla successiva) attraverso esami integrativi;

3. Idoneità o recupero della classe già frequentata (ma non superata) ovvero passaggio ad indirizzi diversi attraverso esami di idoneità.

Trasferimento Il primo caso, e più semplice, è rappresentato dal semplice trasferimento, quando cioè lo studente abbia necessità di spostarsi in altra sede (fermo restando la corrispondenza di indirizzo e classe frequentata) per esigenze intervenute (trasferimento della famiglia, per esempio, o simile). Questa opzione può essere esercitata in qualunque momento dell’anno scolastico, con le sole avvertenze relative a

  • la disponibilità all’accettazione da parte della scuola di accoglienza;
  • la comparazione del programma svolto per eventuali recuperi (con la relativa analisi da parte del consiglio di classe);
  • la concessione del nulla-osta (che è però sempre dovuto)

Se un alunno, nel corso dell’anno scolastico, deve trasferirsi da una scuola all’altra, occorrerà seguire la procedura indicata:

  • presentare una domanda al Dirigente Scolastico della scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta di trasferimento;
  • presentare al Dirigente Scolastico della scuola frequentata una domanda documentata di rilascio di nulla osta di passaggio tra scuole. Il “nulla osta” è il documento da presentare alla nuova scuola per l’effettiva iscrizione;
  • in seguito, la scuola di provenienza invia la documentazione alla scuola di arrivo scelta. Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato

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